Statuto della Federazione Autori
Di seguito si pubblica lo STATUTO DELLA FEDERAZIONE AUTORI
Statuto Della Federazione Autori
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Art. 1. Denominazione
È costituita l’associazione Federativa denominata Federazione Autori (acronimo FA), priva di scopo di lucro, di rigorosa indipendenza politica da partiti o consimili organizzazioni. Essa si qualifica come federazione di sindacati e associazioni autorali oltre che di autori e compositori italiani.
Art. 2. Sede
La sede legale è in Milano, Via Settembrini, 7.
Art. 3. Durata
La durata della Federazione è a tempo indeterminato
Art. 4. Scopo.
La Federazione si propone i seguenti scopi:
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Promuovere tutte le iniziative utili al fine di migliorare e rendere efficiente la difesa del Diritto d’Autore e in particolare:
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Tutelare il fondamentale ed essenziale principio di autonomia a difesa della libertà di coscienza e attività degli aderenti;
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Offrire, attraverso i suoi professionisti, tutela legale sia collettiva che individuale, agli autori iscritti alla SIAE, anche attraverso le associazioni e le entità iscritte a questa federazione;
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Organizzare convegni e eventi finalizzati alla promozione e tutela del diritto d’autore e della cultura popolare;
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Organizzare attività di formazione e incentivazione della creatività delle opere intellettuali. La Federazione non ha scopo di lucro; durante la sua vita è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Pertanto ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per il perseguimento delle finalità proprie e reinvestito per la realizzazione di attività sociali o in mezzi patrimoniali a servizio delle stesse.
Art. 5. Patrimonio sociale
Il patrimonio è costituito:
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dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà;
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da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio;
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da erogazioni, donazioni e lasciti o da altre liberalità devoluti in suo favore;
Le entrate sono costituite:
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dalle quote sociali;
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dai contributi di Enti ed altre associazioni;
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dalle elargizioni liberali dei soci e terzi;
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dai proventi delle attività organizzate dalla Federazione, anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali;
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da rimborsi.
Le erogazioni liberali in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.
Art. 6. Soci
I soci si distinguono in:
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soci fondatori: sono coloro che hanno costituito la Federazione;
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soci ordinari: sono coloro che ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e possono essere sia associazioni di autori che autori indipendenti, che aderiscono direttamente alla Federazione;
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soci onorari: sono coloro che vengono nominati per particolari meriti. Il socio onorario non ha diritto di voto.
L’ammissione nella Federazione è subordinata alla presentazione di una domanda e alla successiva accettazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.
Tutti i soci maggiorenni godono dell’elettorato attivo e passivo e partecipano all’assemblea tramite le associazioni di appartenenza ovvero attraverso delegati se Autori indipendenti.
I soci sono obbligati al pagamento della quota associativa nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti al successivo punto.
La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, decesso, o radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’associazione.
La qualità di socio si perde automaticamente a causa del mancato pagamento della quota associativa annuale.
La quota associativa non è trasmissibile.
Entrando a far parte della Federazione ogni socio si impegna ad osservare in tutte le sue parti il presente Statuto e l’eventuale Regolamento.
Art. 7. Organi.
Sono organi della Federazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non vengono retribuite, salvo il rimborso di eventuali spese vive documentate.
Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato nell’Atto Costitutivo, in seguito come prescritto dal presente Statuto.
Art. 8. Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’unità della Federazione, ha la rappresentanza legale della Federazione stando in giudizio in nome e per conto della Federazione stessa sia in liti passive che attive avanti qualsivoglia giurisdizione italiana, straniera o internazionale, incluso il potere di nominare gli avvocati.
Ha il potere di proporre querela in nome e per conto della Federazione stessa.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.
In caso di suo impedimento o mancanza le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente, scaduto il proprio mandato, acquisisce la carica di Presidente Onorario. Il Presidente onorario non versa la quota associativa e non ha diritto di voto.
Art. 9. L’assemblea dei soci
L’assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Federazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L’assemblea è costituita dalle componenti (Associazioni aderenti e Autori indipendenti) che esprimono un pari numero di voti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e di gestione; quando si deve procedere alla nomina del consiglio direttivo; ovvero ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Salvo regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo l’Assemblea si svolge secondo le norme del codice civile.
L’assemblea delibera, con la maggioranza dei voti, salva la maggioranza qualificata dei 2/3, sulle modifiche dello Statuto e con la maggioranza di cui al successivo art. 13 per lo scioglimento della Federazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci.
La convocazione dell’assemblea contenente l’ordine del giorno avviene mediante pubblicazione nel Notiziario del sito ufficiale dell’associazione ovvero mediante comunicazione inviata via e-mail almeno 15 giorni prima.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria – salvo quanto disposto in materia di scioglimento prevista dal presente statuto – è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. E’ ammessa la partecipazione degli associati all’assemblea anche in teleconferenza o video conferenza.
È presieduta da un Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale d’assemblea che viene trascritto nell’apposito libro sociale affinché ogni socio possa prenderne visione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti, salvo quanto disposto per la modifica dello Statuto, nel presente articolo al punto 4 e sullo scioglimento dal richiamato art. 13.
Delle deliberazioni assembleari verrà data pubblicità mediante pubblicazione nel Notiziario del sito ufficiale.
Art. 10. Consiglio Direttivo
La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero massimo di 10 membri compreso il Presidente. Se sono nominati un numero di membri del Consiglio Direttivo inferiore a 10, il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento, all’unanimità, nominare gli altri membri. Possono essere membri del Consiglio Direttivo associati e non associati. I non associati devono comunque possedere i requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono di amministrazione delle società. Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Alla sua naturale scadenza il Consiglio verrà rinnovato dall’Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione, il Consigliere così eletto resterà in carica fino alla durata residua dell’organo.
Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una volta.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine allo schema di bilancio preventivo e di gestione e alle quote sociali.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente.
Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente designato.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio cura il raggiungimento dei fini della Federazione, è investito di tutti i poteri di indirizzo ed amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’assemblea; approva il rendiconto economico e finanziario, delibera sugli indirizzi generali dell’attività e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto; stabilisce la misura e le modalità di pagamento delle quote sociali; delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci; delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri e di terzi; delibera eventuali compensi ed emolumenti a collaboratori e/o dipendenti dell’Associazione.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo vengono nominati in sede di atto costitutivo della Federazione Autori.
Il Consiglio Direttivo ha il potere di istituire cariche onorarie e non onorarie.
Art. 11. Segretario Generale e Tesoriere
Il segretario generale provvede all’ordinaria gestione della Federazione
Provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; provvede, a tutte le esigenze operative, gestionali, di studio, di proposta e di realizzazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo, è inoltre responsabile della comunicazione e del sito web.
Il Tesoriere tiene la contabilità ed il conto corrente bancario/postale della Federazione; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti e provvede agli incassi; stende il rendiconto economico finanziario e la relazione amministrativa annuale per il Consiglio direttivo; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti conti bancari/postali e tutto quanto attiene alla parte contabile.
Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 12. Esercizio finanziario e bilanci
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio verrà predisposto dal Consiglio il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre dell’anno 2013. Il rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede della Federazione, entro i 15 giorni precedenti il Consiglio Direttivo chiamato ad approvarlo, per poter essere consultato da ogni socio. Come pure saranno tenuti a disposizione dei soci, se richiesti, tutti gli atti e registri.
Art. 13. Lo scioglimento e liquidazione Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’assemblea dei soci convocati in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno i 4/5 dei soci. L’assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, il quale sarà interamente devoluto in beneficenza a favore di altro sodalizio con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14. Norme varie
Le seguenti clausole, ove incompatibili con le precedenti, si intendono prevalenti.
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Divieto di distribuzione. È stabilito divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione Autori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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Obbligo di devoluzione. È stabilito l’obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione Autori, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Rapporto associativo. È stabilita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è stabilito per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
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Bilancio annuale. È stabilito l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
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Eleggibilità e trasparenza. È stabilita l’eleggibilità libera degli organi amministrativi. È stabilito principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, (ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni).
E’ stabilita la sovranità dell’assemblea degli associati.
I criteri di ammissione ed esclusione consistono in una richiesta scritta su modello conforme fatta al direttorio il quale può accettarla o rifiutarla. Contro la stessa è ammesso ricorso all’Assemblea, per il tramite di una istanza da presentare a cura del soggetto che ha effettuato la richiesta, da presentare tramite il Presidente all’Assemblea. L’Assemblea si pronuncia e comunica il proprio parere al direttorio, al quale è riservata la decisione definitiva.
Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni ed i bilanci sono rese pubblici mediante pubblicazione sul sito internet della Federazione Autori.
A decorrere dal prossimo adempimento formale: le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci o rendiconti sono pubblicati sul sito della Federazione Autori, ovvero, in alternativa, la conoscenza di tali documenti è raggiunta mediante criteri ed idonee forme di pubblicità tali da rispettare quanto disposto dall’art. 148, D.P.R. 917/1986;
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Disposizioni sulla quota o contributo associativo. La quota associativa è intrasmissibile eccetto che a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile;
Art. 15. Rinvio alla legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme e le leggi vigenti in materia.